Statuto dell'Associazione Millennio

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita la

“ Associazione Millennio “.

L’Associazione ha carattere nazionale, è privata e volontaria.
L’appartenenza ad essa impone ai Soci doveri e responsabilità nelle relazioni con gli altri soci e con i terzi, in base alle norme del presente Statuto.

ART. 2 – SEDE

1. L’Associazione ha sede in Senago ( MI ) via G. Marconi n. 51.
2. L’Assemblea può istituire in Italia e/o all’estero sedi secondarie, Sezioni, Delegazioni od Uffici.

ART. 3 – DURATA

La durata dell’Associazione è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga una o più volte, con delibera assembleare, a norma di Legge del presente Statuto.

ART. 4 – OGGETTO E SCOPO

L’Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere attività di carattere culturale e sociale al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l’impegno civile e sociale dei cittadini. Al centro dell’attività dell’Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l’aggiornamento culturale, nei settori dell’economia, dei problemi sociali e del tempo libero.
I soci potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza ed integrazione sociale.
L’Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per Associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con i propri.
A titolo semplificativo e non tassativo, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività :
- attività culturali : tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche, proiezione di films e documentari culturali o comunque di interesse per i Soci.
- attività ricreative : teatro e trattenimenti musicali sia da parte dei Soci che di compagnie e complessi esterni; trattenimenti per anziani, per bambini e ricreativi in genere, pranzi sociali, proiezioni di films e documentari, viaggi culturali, soggiorni in località turistiche e climatiche.
- attività associative : incontri, manifestazioni fra Soci in occasione di festività, ricorrenze od altro.
- attività di formazione : corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca.
- attività sportive : promozione di attività sportive e creazione di gruppi sportivi nei settori più congeniali all’Associazione.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi di sodalizio.
- attività editoriale : pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti e convegni, di seminari e degli studi e ricerche.

L’Associazione potrà svolgere quelle attività diverse da quelle sopra indicate direttamente connesse o di quelle accessorie, per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

1. Le entrate dell’Associazione sono costituite :
a ) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria;
b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
d) da versamenti volontari degli associati;
e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituiti di credito e da enti pubblici e privati in genere;
f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
g) da avanzi attivi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse.
I contributi ordinari devono essere pagati in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno in corso.

2. Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo e dagli avanzi netti di gestione.
3. Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito da versamenti effettuati dai fondatori.
4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto.
In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ART. 6 – SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
1. Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.
Potranno inoltre essere soci, Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con i propri.
Potranno, inoltre, essere soci Enti pubblici e privati interessati all’attività dell’Associazione.
E’ altresì consentita l’ammissione di soci onorari e di soci sostenitori, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.
2. L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
3. Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvare ed osservare statuto e regolamenti.
4. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, computando nel detto periodo la sospensione feriale dei termini giudiziari prevista dalle relative norme.
In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.
In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
5. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi :
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;
b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per delibera di esclusione del Consiglio direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
d) per ritardato pagamento dei contributi dopo tre mesi dalla scadenza deliberata.

ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione :
- l’assemblea degli aderenti all’associazione;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente dei consiglio direttivo;
- il tesoriere.

ART. 8 – ASSEMBLEA

1. L’assemblea è composta di tutti gli aderenti all’associazione.
2. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
3. L’assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile e del bilancio preventivo entro il 30 novembre.
4. All’assemblea spettano i seguenti compiti:
a) in sede ordinaria :
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente, del consiglio direttivo e del tesoriere;
- fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti e la quota dei soci sostenitori;
- delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione:
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;
- approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
- deliberare sull’eventuale destinazione di utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
b) il sede straordinaria :
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
5. L’assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci o da almeno due terzi dei consiglieri eletti.
6. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invito con comunicazione scritta o con quegli altri mezzi che il Consiglio direttivo riterrà opportuni, a cura della presidenza. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.
Nell’avviso di convocazione dovrà essere indicata la data, il luogo e l’ora di inizio della riunione sia in prima che in seconda convocazione.
7. L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.
Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
La delega non può essere rilasciata ai consiglieri.
8. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente ed in mancanza di entrambi da persona designata dall’assemblea.
9. L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
10. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell’assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, compresi i presidente, il vice presidente ed il tesoriere.
Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.
L’assemblea stessa designa il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere fra i consiglieri nominati.
2. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all’integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.
3. Il Consiglio direttivo ha il compito di :
a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sua finalità e secondo le direttive delle Assemblee, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
c) procedere, all’inizio di ogni esercizio sociale alla revisione degli elenchi sei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
d) deliberare sull’accettazione delle domande di ammissione;
e) Deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e provate che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
f) Esprimere pareri su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.
4. Il Consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive di studio, nominate dal consiglio stesso, composto dai soci.
5. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. La riunione del Consiglio direttivo deve essere convocata con un preavviso non inferiore a cinque giorni.
7. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma, telex, fax ed in via telematica con un preavviso di un giorno.
8. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.
9. Le adunanze del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente od, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente od, in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano.
10. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dal Presidente stesso.
11. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
12. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei votanti, non tenendo conto degli astenuti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
13. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
14. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

ART. 10 – PRESIDENTE
1. Il Presidente è eletto dall’assemblea ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
2. Al presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
Su deliberazione dei consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad estranei del consiglio stesso.
3. Al presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
4. Il presidente convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuovo la riforma ove se ne presenti la necessità.
5. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al consiglio direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni,

ART. 11 – VICE PRESIDENTE
Il vice presidente è eletto dall’assemblea ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.

ART. 12 – TESORIERE
Il tesoriere è eletto dall’assemblea ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonee relazioni contabili.

ART. 13 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del consiglio direttivo nonché il libro degli aderenti all’associazione.

ART. 14 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
1. Gli esercizi dell’associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 15 – AVANZI DI GESTIONE
1. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni, organismi ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamentosvolgano la medesima attività istituzionale od attività similare ad essa direttamente connessa.
2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 – SCIOGLIMENTO
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio netto risultante dalla liquidazione secondo le indicazioni dell’assemblea o dei liquidatori, in base alle disposizioni legge pro-tempore vigenti.

ART. 17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione od interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.
In mancanza di accordo, per la nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Collegio dei Ragionieri di Milano.

ART. 18 – DISPOSIZIONI APPLICABILI
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme in materia di enti contenute nel Codice Civile, alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
F.to Lorenzo Pase
F.to Alberto Pase
F.to Riccardo Pase
F.to Maurizio Pase
F.to SILVANA SAIJA NOTAIO

Milano, in via Aurelio Saffi n. 35 il ventinove settembre millenovecentonovantotto.